Art. 14. Ai componenti dei comitati elettorali spetta l'indennita' complessiva di L. 200.000, comprensiva di qualunque competenza e rimborso spese. A detti oneri a quelli connessi con le indennita' da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali nonche' a quelli relativi alle operazioni elettorali provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.