Art. 14.
 
   Ai   componenti   dei   comitati  elettorali  spetta  l'indennita'
complessiva di L. 200.000,  comprensiva  di  qualunque  competenza  e
rimborso spese.
   A detti oneri a quelli connessi con le indennita' da corrispondere
ai componenti dei seggi elettorali nonche'  a  quelli  relativi  alle
operazioni  elettorali  provvede  la  camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente.