Art. 2. Nell'ambito di ciascuna provincia, per il compimento delle operazioni elettorali, e' costituito con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, un apposito comitato composto da: un funzionario designato dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con funzioni di presidente, due presidenti di commissioni comunali e/o intercomunali uscenti e due rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole esistenti nella provincia. Il comitato elettorale e' assistito dal segretario della relativa commissione provinciale.