Art. 2.
 
   Nell'ambito   di  ciascuna  provincia,  per  il  compimento  delle
operazioni  elettorali,  e'  costituito  con  decreto  dell'assessore
regionale  all'agricoltura,  un  apposito  comitato  composto  da: un
funzionario designato  dal  Presidente  della  camera  di  commercio,
industria,  artigianato e agricoltura con funzioni di presidente, due
presidenti di commissioni comunali e/o intercomunali  uscenti  e  due
rappresentanti    designati    da   ciascuna   delle   organizzazioni
professionali agricole esistenti nella provincia.
   Il  comitato elettorale e' assistito dal segretario della relativa
commissione provinciale.