Art. 3.
 
   Il  comitato  elettorale  provvede  alla  compilazione delle liste
elettorali  sezionali  degli  imprenditori  agricoli  che   risultano
iscritti   all'Albo   professionale  alla  data  di  indizione  della
consultazione.
   Detta  compilazione  deve essere ultimata entro dieci giorni dalla
comunicazione  del  decreto  di  nomina  del  comitato  e  le   liste
resteranno  esposte  fino  alla  chiusura  delle  operazioni  di voto
all'Albo  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   ed
agricoltura  e, per estratto, presso ogni comune di competenza. Entro
il quinto giorno dalla data di  pubblicazione  presso  il  comune  e'
ammesso  ricorso alla commissione provinciale per la tenuta dell'Albo
professionale  in  merito  alle  liste   elettorali   sezionali.   La
commissione  decide  in via definitiva entro i tre giorni successivi,
dopo aver ascoltato il comitato elettorale.
   Il  relazione  alle  determinazioni della commissione, il comitato
integra le iste sezionali entro due  giorni  osservando  le  medesime
forme di pubblicita' di cui al precedente secondo comma.