Art. 3. Il comitato elettorale provvede alla compilazione delle liste elettorali sezionali degli imprenditori agricoli che risultano iscritti all'Albo professionale alla data di indizione della consultazione. Detta compilazione deve essere ultimata entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di nomina del comitato e le liste resteranno esposte fino alla chiusura delle operazioni di voto all'Albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per estratto, presso ogni comune di competenza. Entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione presso il comune e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale in merito alle liste elettorali sezionali. La commissione decide in via definitiva entro i tre giorni successivi, dopo aver ascoltato il comitato elettorale. Il relazione alle determinazioni della commissione, il comitato integra le iste sezionali entro due giorni osservando le medesime forme di pubblicita' di cui al precedente secondo comma.