Art. 4. Le liste dei candidati relative alle elezioni per la commissione provinciale devono essere presentate da almeno 30 elettori che risultino iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli della provincia alla data di indizione della cosultazione, con firma autenticata dal segretario comunale, dal notaio o dal pretore: quelle relative alle elezioni per le commissioni comunali e/o intercomunali devono essere presentate, con le stesse modalita', da parte di almeno 5 iscritti nella lista elettorale sezionale. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista concorrente di candidati sia ai fini dell'elezione dei rappresentanti nella commissione provinciale sia ai fini dell'elezione dei rappresentanti nelle commissioni comunali e/o intercomunali. Le liste suddette possono essere presentate anche dai presidenti provinciali delle organizzazioni professionali agricole esistenti nella provincia: in tal caso non e' richiesta la autenticazione della firma. Le liste dei candidati, sia per la commissione provinciale che per le commissioni comunali e/o intercomunali, sono depositate presso il comitato elettorale dal 50 giorno alle ore 12 del 48 giorno antecedente la data fissata per la consultazione da un rappresentante per ciascuna lista all'uopo delegato, nel proprio ambito, dai presentatori della medesima o, nel caso previsto del terzo comma, dal presidente provinciale della organizzazione professionale agricola. Assieme alle liste dovranno essere depositate anche le dichiarazioni di accettazione della candidatura dei facenti parte delle liste, con firma autenticata dai pubblici ufficiali indicati al precedente primo comma.