Art. 4.
 
   Le  liste  dei candidati relative alle elezioni per la commissione
provinciale devono  essere  presentate  da  almeno  30  elettori  che
risultino iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli
della provincia alla data di indizione della cosultazione, con  firma
autenticata dal segretario comunale, dal notaio o dal pretore: quelle
relative alle elezioni per le commissioni comunali e/o  intercomunali
devono essere presentate, con le stesse modalita', da parte di almeno
5 iscritti nella lista elettorale sezionale.
   Ciascun   elettore  non  puo'  sottoscrivere  piu'  di  una  lista
concorrente di candidati sia ai fini dell'elezione dei rappresentanti
nella   commissione   provinciale   sia  ai  fini  dell'elezione  dei
rappresentanti nelle commissioni comunali e/o intercomunali.
   Le  liste  suddette possono essere presentate anche dai presidenti
provinciali delle  organizzazioni  professionali  agricole  esistenti
nella provincia: in tal caso non e' richiesta la autenticazione della
firma.
   Le liste dei candidati, sia per la commissione provinciale che per
le commissioni comunali e/o intercomunali, sono depositate presso  il
comitato  elettorale  dal  50  giorno  alle  ore  12  del 48 giorno
antecedente la data fissata per la consultazione da un rappresentante
per  ciascuna  lista  all'uopo  delegato,  nel  proprio  ambito,  dai
presentatori della medesima o, nel caso previsto del terzo comma, dal
presidente provinciale della organizzazione professionale agricola.
   Assieme   alle   liste   dovranno   essere   depositate  anche  le
dichiarazioni di accettazione della  candidatura  dei  facenti  parte
delle liste, con firma autenticata dai pubblici ufficiali indicati al
precedente primo comma.