Art. 5. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. I candidati per la commissione provinciale devono risultare iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli alla data di indizione della consultazione; quelli per le commissioni comunali e/o intercomunali devono altresi' risultare iscritti nella lista sezionale per l'elezione per la commissione comunale e/o intercomunale di appartenenza. Ciscun candidato non puo' essere tale in piu' di una lista sia per la commissione comunale e/o intercomunale sia per la commissione provinciale.