Art. 5.
 
   Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al
numero dei rappresentanti da eleggere.
   I  candidati  per  la  commissione  provinciale  devono  risultare
iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli alla data
di  indizione della consultazione; quelli per le commissioni comunali
e/o intercomunali devono  altresi'  risultare  iscritti  nella  lista
sezionale   per   l'elezione   per   la   commissione   comunale  e/o
intercomunale di appartenenza.
   Ciscun candidato non puo' essere tale in piu' di una lista sia per
la commissione comunale e/o  intercomunale  sia  per  la  commissione
provinciale.