Art. 6. L'esame delle candidature e' effettuato dal comitato elettorale entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma dell'art. 4: eventuali irregolarita' riscontrate devono essere comunicate entro due giorni, telegraficamente, al primo o all'unico firmatario delle liste. Questi puo' ricorrere entro il terzo giorno successivo all'assessore regionale all'assessore regionale all'agricoltura che decide entro tre giorni, in via definitiva, dandone comuniczione telegrafica al comitato elettorale e al primo o all'unico firmatario della lista.