Art. 6.
 
   L'esame  delle  candidature  e' effettuato dal comitato elettorale
entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di cui  al
quarto  comma dell'art. 4: eventuali irregolarita' riscontrate devono
essere comunicate entro due  giorni,  telegraficamente,  al  primo  o
all'unico firmatario delle liste.
   Questi   puo'   ricorrere   entro   il   terzo  giorno  successivo
all'assessore regionale all'assessore regionale  all'agricoltura  che
decide  entro  tre  giorni,  in  via definitiva, dandone comuniczione
telegrafica al comitato elettorale e al primo o all'unico  firmatario
della lista.