Art. 7. Il comitato elettorale, trenta giorni prima della data fissata per la consultazione: stabilisce la sede dell'edificio dove gli elettori saranno ammessi a votare, l'orario di inizio e di ultimazione delle operazioni elettorali nonche' quello di chiusura: detto orario non puo' subire interruzioni ne' superare le dieci ore; rende note, nell'ordine dell'avvenuto deposito, le liste dei candidati ammesse. La comunicazione di quanto sopra va effettuata attraverso manifesti da affiggere all'Albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e a quello pretorio dei comuni della provincia riguardo alla elezione per la commissione provinciale; riguardo alle elezioni per le commissioni comunali e/o intercomunali la comunicazione va eseguita attraverso avviso da affiggere all'albo pretorio dei comuni interessati. I manifesti e gli avvisi di cui al comma precedente devono restare affissi fino al termine previsto per l'ultimazione delle votazioni. Ad ogni elettore viene fornita comunicazione diretta della data della consultazione e della sede della sezione elettorale nella quale e' ammesso a votare.