Art. 7.
 
   Il comitato elettorale, trenta giorni prima della data fissata per
la consultazione:
    stabilisce  la  sede  dell'edificio  dove  gli  elettori  saranno
ammessi  a  votare,  l'orario  di  inizio  e  di  ultimazione   delle
operazioni  elettorali  nonche'  quello di chiusura: detto orario non
puo' subire interruzioni ne' superare le dieci ore;
    rende  note,  nell'ordine  dell'avvenuto  deposito,  le liste dei
candidati ammesse.
   La   comunicazione   di  quanto  sopra  va  effettuata  attraverso
manifesti da affiggere all'Albo della camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  e  a  quello  pretorio dei comuni della
provincia riguardo alla  elezione  per  la  commissione  provinciale;
riguardo  alle elezioni per le commissioni comunali e/o intercomunali
la comunicazione va eseguita attraverso avviso da affiggere  all'albo
pretorio dei comuni interessati.
   I manifesti e gli avvisi di cui al comma precedente devono restare
affissi fino al termine previsto per l'ultimazione delle votazioni.
   Ad  ogni  elettore  viene fornita comunicazione diretta della data
della consultazione e della sede della sezione elettorale nella quale
e' ammesso a votare.