Art. 8. Il comitato elettorale, dieci giorni prima della data fissata per la consultazione, nomina il Presidente di ciascun seggio elettorale scegliendolo tra pubblici dipendenti. Il presidente del comitato, entro il successivo quinto giorno, nomina tre scrutatori fra gli iscritti della sezione elettorale di competenza che non risultino compresi nelle liste dei candidati, su nominativi segnalati dalle organizzazioni professionali agricole esistenti nella provincia nonche' il segretario del seggio. Al presidente, agli scrutatori e al segretario dei seggi elettorali spetta il trattamento economico previsto per le elezioni amministrative, con esclusione della eventuale indennita' di trasferta.