Art. 8.
 
   Il  comitato elettorale, dieci giorni prima della data fissata per
la consultazione, nomina il Presidente di ciascun  seggio  elettorale
scegliendolo tra pubblici dipendenti.
   Il  presidente  del  comitato,  entro il successivo quinto giorno,
nomina tre scrutatori fra gli iscritti della  sezione  elettorale  di
competenza  che  non risultino compresi nelle liste dei candidati, su
nominativi  segnalati  dalle  organizzazioni  professionali  agricole
esistenti nella provincia nonche' il segretario del seggio.
   Al   presidente,   agli  scrutatori  e  al  segretario  dei  seggi
elettorali spetta il trattamento economico previsto per  le  elezioni
amministrative,   con   esclusione   della  eventuale  indennita'  di
trasferta.