Art. 9.
 
   Ogni  elettore ha diritto di esprimere un voto di lista ed inoltre
di attribuire ai  candidati  della  lista  prescelta  fino  a  cinque
preferenze per la elezione della commissione provinciale e fino a due
preferenze  per  la   elezione   delle   commissioni   comunali   e/o
intercomunali.
   Il  voto  di  lista  si  esprime tracciando un segno sulla casella
contenente il  numero  della  lista  prescelta,  mentre  il  voto  di
preferenza  si  esprime  scrivendo,  nelle apposite righe tracciate a
fianco del numero della lista prescelta, il nome e cognome o il  solo
cognome dei candidati compresi nella lista medesima.
   In  caso  di  identita'  di  cognome tra candidati, deve scriversi
sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con  il
quale il candidato preferito e' contrassegnato nella lista.
   Il  voto  di preferenza puo' essere espresso, altresi', scrivendo,
invece dei cognomi, i numeri con i quali  sono  contrassegnati  nella
lista i candidati preferiti.
   Sono  comunque  efficaci le preferenze espresse nominativamente in
uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero corrispondente
alla lista votata, purche' tali preferenze si riferiscano a candidati
della lista votata.
   Sono  nulle  le  preferenze  nelle  quali  il  candidato  non  sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo  da  ogni  altro
candidato della stessa lista.
   Sono  inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista
diversa da quella votata.
   Se  l'elettore  non  ha espresso alcun voto di lista ma ha scritto
una o piu' preferenze per candidati  compresi  tutti  nella  medesima
lista,  si  intende  che  abbia  votato  anche  la  lista  alla quale
appartengono i preferiti, ancorche' dette preferenze risultino  nulle
per  incertezza sui nominativi indicati o perche' espresse in eccesso
rispetto al numero previsto dal primo comma.
   Se l'elettore ha segnato piu' di un numero di lista, ma ha scritto
una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una  soltanto  di
tali   liste,   il   voto  e'  attribuito  soltanto  alla  lista  cui
appartengono i candidati indicati.
   Sono  nulle le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga, se
ne derivi incertezza e quelle espresse per  un  numero  di  candidati
eccedente quello previsto dal primo comma: in tali casi rimane valido
il solo voto di lista.