Art. 9. Ogni elettore ha diritto di esprimere un voto di lista ed inoltre di attribuire ai candidati della lista prescelta fino a cinque preferenze per la elezione della commissione provinciale e fino a due preferenze per la elezione delle commissioni comunali e/o intercomunali. Il voto di lista si esprime tracciando un segno sulla casella contenente il numero della lista prescelta, mentre il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero della lista prescelta, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati compresi nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito e' contrassegnato nella lista. Il voto di preferenza puo' essere espresso, altresi', scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero corrispondente alla lista votata, purche' tali preferenze si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non ha espresso alcun voto di lista ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartengono i preferiti, ancorche' dette preferenze risultino nulle per incertezza sui nominativi indicati o perche' espresse in eccesso rispetto al numero previsto dal primo comma. Se l'elettore ha segnato piu' di un numero di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito soltanto alla lista cui appartengono i candidati indicati. Sono nulle le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga, se ne derivi incertezza e quelle espresse per un numero di candidati eccedente quello previsto dal primo comma: in tali casi rimane valido il solo voto di lista.