Art. 3.
 
   I contributi saranno concessi a strutture consortili e/o/ societa'
(in seguito denominate "societa'")  che  abbiano  come  finalita'  la
fornitura  dei  servizi  indicati  nell'art. 34, I comma, della legge
regionale n. 30/1984 a favore di imprese operanti nella regione.
   Verra'  data  priorita'  alle  societa'  che  forniscono  i citati
servizi alle imprese dei settori dell'industria siderurgica e tessile
nonche' dei comparti del legno e dei coltellinai.
   A  tale  riguardo  e  con  riferimento  all'art.  36  della  legge
regionale n. 30/1984, i contributi potranno essere concessi  fino  ai
seguenti valori percentuali massimi:
 
              ----> Vedere Tabella Pag. 23 della G.U. <-
         ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <-
                            Iniziative di
                              promozione
                             commerciale
                              all'estero
                             altre spese
1) Societa' che forniscono servizi alle imprese dei settori di cui al
   II comma dell'art. 34 della legge regionale n. 30/1984
                                 100%
                                 70%
2) Societa' che forniscono servizi alle imprese di altri settori
                                  80%
                                 50%