Art. 3. I contributi saranno concessi a strutture consortili e/o/ societa' (in seguito denominate "societa'") che abbiano come finalita' la fornitura dei servizi indicati nell'art. 34, I comma, della legge regionale n. 30/1984 a favore di imprese operanti nella regione. Verra' data priorita' alle societa' che forniscono i citati servizi alle imprese dei settori dell'industria siderurgica e tessile nonche' dei comparti del legno e dei coltellinai. A tale riguardo e con riferimento all'art. 36 della legge regionale n. 30/1984, i contributi potranno essere concessi fino ai seguenti valori percentuali massimi: ----> Vedere Tabella Pag. 23 della G.U. <- ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <- Iniziative di promozione commerciale all'estero altre spese 1) Societa' che forniscono servizi alle imprese dei settori di cui al II comma dell'art. 34 della legge regionale n. 30/1984 100% 70% 2) Societa' che forniscono servizi alle imprese di altri settori 80% 50%