Art. 4.
 
   Le  societa'  richiedenti,  come disposto dall'art. 34 della legge
regionale n. 30/1984, dovranno essere di  "livello  regionale"  e  di
"scala adeguata".
   Per "livello regionale" si intende l'idoneita' di offrire i propri
servizi ad un alto numero di imprese.
   Per "scala adeguata" si intende l'essere in possesso di strutture,
personale e mezzi idonei a perseguire gli obiettivi dichiarati.