Art. 4. Le societa' richiedenti, come disposto dall'art. 34 della legge regionale n. 30/1984, dovranno essere di "livello regionale" e di "scala adeguata". Per "livello regionale" si intende l'idoneita' di offrire i propri servizi ad un alto numero di imprese. Per "scala adeguata" si intende l'essere in possesso di strutture, personale e mezzi idonei a perseguire gli obiettivi dichiarati.