Art. 5. Le domande di contributo dovranno riguardare esclusivamente iniziative volte al raggiungimento delle seguenti finalita': a) primo impianto della struttura, a condizione che lo stesso trovi collocazione in specifico e concreto programma di interventi nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 34 della legge regionale n. 30/1984; b) realizzazione di uno specifico programma di: trasferimento tecnologico; assistenza tecnica, organizzativa, gestionale; assistenza per la commercializzazione dei prodotti.