Art. 5.
 
   Le   domande  di  contributo  dovranno  riguardare  esclusivamente
iniziative volte al raggiungimento delle seguenti finalita':
     a)  primo  impianto  della struttura, a condizione che lo stesso
trovi collocazione in specifico e concreto  programma  di  interventi
nell'ambito  delle finalita' di cui all'art. 34 della legge regionale
n. 30/1984;
     b) realizzazione di uno specifico programma di:
     trasferimento tecnologico;
     assistenza tecnica, organizzativa, gestionale;
     assistenza per la commercializzazione dei prodotti.