Art. 7.
 
   Le  societa'  beneficiarie  dei contributi di cui al capo VI della
legge regionale n. 30/1984, presenteranno i relativi rendiconti entro
il termine fissato dal decreto di concessione.
   I  rendiconti  dovranno  essere  costituiti  dalla  documentazione
analitica delle spese sostenute per la  realizzazione  del  programma
ammesso a contributo.