Art. 10. Funzioni del consiglio direttivo E' di competenza del consiglio direttivo: a) fissare la data di convocazione dell'assemblea; b) predisporre il bilancio per l'esercizio finanziario; c) proporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) trattare quanto altro dalla legge e dallo statuto e' specificatamente attribuito al consiglio ed ogni altra materia, rientrante nei fini del consorzio, che la legge comunale e provinciale e le altre disposizioni legislative attribuiscono alla competenza della giunta municipale. Nei casi di urgenza il consiglio direttivo puo' assumere i poteri dell'assemblea. In tali casi le deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica di questa nella sua prima adunanza.