Art. 10.
                   Funzioni del consiglio direttivo
 
   E' di competenza del consiglio direttivo:
     a) fissare la data di convocazione dell'assemblea;
     b) predisporre il bilancio per l'esercizio finanziario;
     c)   proporre   i  regolamenti  da  sottoporre  all'approvazione
dell'assemblea;
     d)  trattare  quanto  altro  dalla  legge  e  dallo  statuto  e'
specificatamente attribuito  al  consiglio  ed  ogni  altra  materia,
rientrante   nei   fini  del  consorzio,  che  la  legge  comunale  e
provinciale e le altre disposizioni  legislative  attribuiscono  alla
competenza della giunta municipale.
   Nei  casi di urgenza il consiglio direttivo puo' assumere i poteri
dell'assemblea.  In  tali  casi  le  deliberazioni   debbono   essere
sottoposte alla ratifica di questa nella sua prima adunanza.