Art. 16. Stabilita' del mandato di amministratore del consorzio Salvo i casi di decadenza previsti dalla legge, la perdita della qualita' di membro dell'assemblea consorziale, anche se conseguente alla elezione di nuovi rappresentanti dei comuni consorziati, non comporta la decadenza dalla carica di presidente o di membro del consiglio direttivo. Parimenti i consiglieri del consorzio decaduti dall'incarico per sopravvenuto scioglimento dei rispettivi consigli comunali conservano le cariche di presidente e di consiglieri del consorzio sino alla normale rinnovazione dell'assemblea consorziale.