Art. 16.
        Stabilita' del mandato di amministratore del consorzio
 
   Salvo  i  casi di decadenza previsti dalla legge, la perdita della
qualita' di membro dell'assemblea consorziale, anche  se  conseguente
alla  elezione  di  nuovi  rappresentanti dei comuni consorziati, non
comporta la decadenza dalla carica di  presidente  o  di  membro  del
consiglio direttivo.
   Parimenti  i  consiglieri del consorzio decaduti dall'incarico per
sopravvenuto scioglimento dei rispettivi consigli comunali conservano
le  cariche  di  presidente  e di consiglieri del consorzio sino alla
normale rinnovazione dell'assemblea consorziale.