Art. 23. Direttore - Segretario La struttura operativa del consorzio e' posta alle dipendenze del direttore che, oltre a coordinare, nell'ambito delle attribuzioni fissate dallo statuto dell'ente, l'attivita' degli uffici e dei servizi del consorzio, svolge le funzioni di segretario previste dagli articoli 159 e seguenti del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il predetto direttore assume la denominazione di direttore tecnico o di direttore amministrativo a seconda che sia provvisto di laurea attinente allo specifico profilo professionale tecnico o ad un profilo professionale amministrativo. Il direttore e' altresi' titolare delle seguenti competenze: a) provvede all'attuazione dei programmi approvati dall'assemblea consorziale e dal consiglio direttivo; b) ove sia provvisto di laurea in ingegneria o equiparabile assume le funzioni di ingegnere capo dell'ente ed in tale veste provvede alla esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; c) collabora con il presidente del consorzio al mantenimento dei rapporti con i comuni consorziati e con gli altri enti interessati all'attivita' del consorzio; d) partecipa con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali dell'ente. Il regolamento di servizio previsto dal successivo art. 35 determina le modalita' ed i limiti di spesa entro cui il direttore tecnico, nei casi previsti dal punto b) del precedente comma, puo' provvedere alla esecuzione dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Le funzioni di verbalizzazione e di assistenza alle sedute degli organi collegiali possono essere delegate dal direttore al funzionario amministrativo di qualifica piu' elevata.