Art. 23.
                        Direttore - Segretario
 
   La  struttura operativa del consorzio e' posta alle dipendenze del
direttore che, oltre a  coordinare,  nell'ambito  delle  attribuzioni
fissate  dallo  statuto  dell'ente,  l'attivita'  degli  uffici e dei
servizi del consorzio, svolge  le  funzioni  di  segretario  previste
dagli  articoli 159 e seguenti del testo unico delle leggi comunali e
provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
   Il predetto direttore assume la denominazione di direttore tecnico
o di direttore amministrativo a seconda che sia provvisto  di  laurea
attinente  allo  specifico  profilo  professionale  tecnico  o  ad un
profilo professionale amministrativo.
   Il direttore e' altresi' titolare delle seguenti competenze:
     a)    provvede    all'attuazione    dei    programmi   approvati
dall'assemblea consorziale e dal consiglio direttivo;
     b)  ove  sia  provvisto  di  laurea in ingegneria o equiparabile
assume le funzioni di ingegnere  capo  dell'ente  ed  in  tale  veste
provvede alla esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 67
e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
     c) collabora con il presidente del consorzio al mantenimento dei
rapporti con i comuni consorziati e con gli  altri  enti  interessati
all'attivita' del consorzio;
     d)  partecipa  con  voto  consultivo  alle  sedute  degli organi
collegiali dell'ente.
   Il  regolamento  di  servizio  previsto  dal  successivo  art.  35
determina le modalita' ed i limiti di spesa entro  cui  il  direttore
tecnico,  nei  casi  previsti dal punto b) del precedente comma, puo'
provvedere alla esecuzione dei  lavori  di  somma  urgenza  ai  sensi
dell'art. 70 regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
   Le  funzioni  di verbalizzazione e di assistenza alle sedute degli
organi  collegiali  possono  essere   delegate   dal   direttore   al
funzionario amministrativo di qualifica piu' elevata.