Art. 25. Aziende consorziali Con le procedure previste dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del comune e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 le assemblee consorziali possono deliberare la costituzione di aziende consorziali per la gestione dei servizi previsti dall'art. 1 della presente legge. Le aziende consorziali sono regolate dalle disposizioni contenute nel testo unico citato al primo comma del presente articolo e nel nuovo regolamento delle aziende dei servizi dipendenti dagli enti locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. In caso di costituzione delle aziende consorziali le funzioni del consiglio direttivo sono svolte dalla commissione amministratrice delle aziende e la struttura tecnica del consorzio prevista nel titolo III della presente legge assume le funzioni di struttura tecnica dell'azienda secondo le norme dell'apposito regolamento speciale.