Art. 25.
                         Aziende consorziali
 
   Con   le   procedure   previste   dal   testo  unico  delle  leggi
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte  del  comune  e
delle  province  approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578
le  assemblee  consorziali  possono  deliberare  la  costituzione  di
aziende  consorziali per la gestione dei servizi previsti dall'art. 1
della presente legge.
   Le  aziende consorziali sono regolate dalle disposizioni contenute
nel testo unico citato al primo comma del  presente  articolo  e  nel
nuovo  regolamento  delle  aziende  dei servizi dipendenti dagli enti
locali approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 1986, n. 902.
   In  caso di costituzione delle aziende consorziali le funzioni del
consiglio direttivo sono  svolte  dalla  commissione  amministratrice
delle  aziende  e  la  struttura  tecnica  del consorzio prevista nel
titolo III della presente  legge  assume  le  funzioni  di  struttura
tecnica  dell'azienda  secondo  le  norme  dell'apposito  regolamento
speciale.