Art. 26. Trasferimento opere di esclusiva competenza di comuni singoli Tutte le opere acquedottistiche realizzate o in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno in gestione alla regione Abruzzo o affidate in gestione provvisoria ad altri enti, ad esclusivo servizio dei comuni singoli, non strettamente connesse con acquedotti intercomunali, sono trasferite ai comuni stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente lgge. I comuni destinatari delle opere di cui al comma precedente sono indicati nell'allegato alla presente legge indicato alla lettera "B".