Art. 26.
             Trasferimento opere di esclusiva competenza
                          di comuni singoli
 
   Tutte   le   opere  acquedottistiche  realizzate  o  in  corso  di
realizzazione da parte della Cassa per  il  Mezzogiorno  in  gestione
alla  regione  Abruzzo  o  affidate  in gestione provvisoria ad altri
enti, ad esclusivo servizio  dei  comuni  singoli,  non  strettamente
connesse  con  acquedotti  intercomunali,  sono  trasferite ai comuni
stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente lgge.
   I  comuni  destinatari delle opere di cui al comma precedente sono
indicati nell'allegato alla presente legge indicato alla lettera "B".