Art. 35. Esercizio degli acquedotti L'esercizio degli acquedotti e' disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi dall'assemblea consorziale, nel quale sono previste le norme per la erogazione dell'acqua, per l'eventuale esercizio delle reti interne, le relative tariffe e i compiti del personale incaricato. Lo stesso regolamento determina i modi di accertamento delle variazioni delle portate addotte ai singoli comuni. L'uso dell'acqua a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento puo' essere concesso solo con deliberazione dell'assemblea consorziale su motivata richiesta deliberata dal comune interessato.