Art. 35.
                      Esercizio degli acquedotti
 
   L'esercizio   degli   acquedotti   e'   disciplinato  da  apposito
regolamento, da approvarsi dall'assemblea consorziale, nel quale sono
previste  le  norme  per  la  erogazione  dell'acqua, per l'eventuale
esercizio delle reti interne, le relative tariffe  e  i  compiti  del
personale incaricato.
   Lo  stesso  regolamento  determina  i  modi  di accertamento delle
variazioni delle portate addotte ai singoli comuni.
   L'uso  dell'acqua  a  condizioni  diverse  da  quelle previste dal
regolamento   puo'   essere   concesso   solo    con    deliberazione
dell'assemblea  consorziale  su  motivata  richiesta  deliberata  dal
comune interessato.