Art. 44.
                    Entrata in vigore della legge
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 16 settembre 1987
 
                               MATTUCCI
 
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  (Omissis).