Art. 10. La valutazione complessiva del concorso risulta dalla somma del punteggio attribuito ai titoli posseduti dal candidato. Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma precedente. A parita' di merito la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella qualifica di funzionario; a parita' di questa dalla maggiore anzianita' complessiva di servizio; a parita' di questa dal punteggio della relazione e quindi dall'eta'. Sono dichiarati vincitori dei concorsi i primi elencati nelle graduatorie, in relazione al numero dei posti messi a concorso. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Norme transitorie e finali