Art. 10.
 
   La  valutazione  complessiva  del concorso risulta dalla somma del
punteggio attribuito ai titoli posseduti dal candidato.
   Le  graduatorie  di merito sono formate secondo l'ordine dei punti
ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma precedente.
   A  parita'  di  merito la precedenza e' determinata dalla maggiore
anzianita' nella qualifica di funzionario; a parita' di questa  dalla
maggiore  anzianita' complessiva di servizio; a parita' di questa dal
punteggio della relazione e quindi dall'eta'.
   Sono  dichiarati  vincitori  dei  concorsi  i primi elencati nelle
graduatorie, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
   Le  graduatorie  dei  vincitori  sono  approvate  con  decreto del
presidente della giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della
giunta  stessa  e  vengono  pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione.
 
                      Norme transitorie e finali