Art. 12.
 
   Per  i  concorsi  banditi  in relazione ai posti disponibili al 1
luglio 1983, tutti i requisiti  richiesti  ed  i  titoli  valutabili,
salvo  quanto previsto per la relazione dall'art. 6, primo comma, del
presente regolamento, devono essere posseduti alla data del 30 giugno
1983.