Art. 3. I funzionari appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico-amministrativo-legale, programmatico-statistico o finanziario-contabile-economico, nonche' quelli appartenenti a profili professionali che non hanno una corrispondenza nella qualifica di dirigente possono partecipare ai concorsi banditi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili professionali; i funzionari appartenenti al profilo professionale di funzionario urbanista, ingegnere o geologo possono partecipare ai concorsi banditi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili; i funzionari appartenenti ad altro profilo possono partecipare ai concorsi banditi per i posti disponibili nei corrispondenti profili. Nella domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti devono indicare: a) la data ed il luogo di nascita; b) l'ufficio presso il quale prestano servizio; c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 39, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Ai fini della formazione della graduatoria i titoli valutabili vanno specificati in un elenco da allegare alla domanda redatto in duplice copia e sottoscritto dall'aspirante: la relativa documentazione dovra' comunque pervenire entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tutti i requisiti richiesti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione dell'art. 6, primo comma, del presente regolamento, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso. I vincitori dei concorsi banditi congiuntamente per i posti disponibili in gruppi di profili professionali accedono, nella qualifica di dirigente, al profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, ovvero al profilo professionale di dirigente giuridico-amministrativo-legale qualora appartengano a profili professionali che non hanno corrispondenza nella qualifica di dirigente.