Art. 4.
 
   La  commissione  giudicatrice  dei  concorsi  di  cui  al presente
regolamento  e'  costituita  dal  consiglio  di  amministrazione  del
personale.
   Ai  sensi  dell'art.  168,  sesto  comma, della legge regionale 31
agosto 1981, n. 53, la commissione paritetica referente  in  seno  al
consiglio di amministrazione provvede all'esame ed all'istruttoria di
tutta la documentazione pervenuta al consiglio di amministrazione  e,
sulla  base del giudizio analitico assegnato dal direttore regionale,
dal  direttore  dell'ente  o  dal  direttore  del  servizio  autonomo
competente  ai  sensi  del  successivo  art.  7, esprime, per ciascun
elemento parametrale, tenuto conto anche  del  parere  del  consiglio
organizzativo,   uno   dei   seguenti   giudizi   sintetici:  scarso,
sufficiente, buono, elevato, ottimo, proponendo altresi', sulla  base
dei  criteri prefissati dal consiglio di amministrazione ai sensi del
successivo art. 9, i relativi punteggi  nonche'  quelli  degli  altri
titoli    valutabili;   esaurita   tale   fase,   il   consiglio   di
amministrazione attribuisce il punteggio definitivo ai titoli stessi.