Art. 4. La commissione giudicatrice dei concorsi di cui al presente regolamento e' costituita dal consiglio di amministrazione del personale. Ai sensi dell'art. 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la commissione paritetica referente in seno al consiglio di amministrazione provvede all'esame ed all'istruttoria di tutta la documentazione pervenuta al consiglio di amministrazione e, sulla base del giudizio analitico assegnato dal direttore regionale, dal direttore dell'ente o dal direttore del servizio autonomo competente ai sensi del successivo art. 7, esprime, per ciascun elemento parametrale, tenuto conto anche del parere del consiglio organizzativo, uno dei seguenti giudizi sintetici: scarso, sufficiente, buono, elevato, ottimo, proponendo altresi', sulla base dei criteri prefissati dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 9, i relativi punteggi nonche' quelli degli altri titoli valutabili; esaurita tale fase, il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio definitivo ai titoli stessi.