Art. 6. Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione analitica redatta, previa acquisizione del parere del consiglio organizzativo, dal direttore regionale, dal direttore dell'ente o dal direttore del servizio autonomo competente e riferentesi alla quantita' ed alla qualita' del servizio prestato dal candidato nella qualifica di funzionario negli ultimi due anni di attivita', calcolati dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Per direttore regionale, direttore dell'ente o direttore del servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, diriga la direzione regionale, l'ente o il servizio autonomo cui il candidato risulta assegnato. Qualora competente a redigere la relazione sia un funzionario che sostituisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, il direttore di servizio autonomo, la relazione stessa verra' predisposta dal segretario generale della presidenza della giunta regionale. Qualora la relazione del direttore regionale, direttore dell'ente o direttore del servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al primo comma del presente articolo, dovra' tenersi conto degli elementi forniti dai direttori regionali, degli enti o dei servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il candidato abbia prestato servizio nel biennio preso in considerazione, sentiti altresi' i consigli organizzativi delle suddette strutture. Qualora sia necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi del successivo art. 7, la relazione potra' essere integrata, qualora la commissione paritetica di cui all'art. 4 del presente regolamento lo richieda all'unanimita' dei voti, da elementi di informazione forniti dal segretario generale della presidenza della giunta regionale.