Art. 6.
 
   Tra  i  titoli  valutabili  va  ricompresa una relazione analitica
redatta, previa acquisizione del parere del consiglio  organizzativo,
dal  direttore regionale, dal direttore dell'ente o dal direttore del
servizio autonomo competente e riferentesi  alla  quantita'  ed  alla
qualita'  del  servizio  prestato  dal  candidato  nella qualifica di
funzionario negli ultimi due anni di attivita', calcolati dalla  data
di pubblicazione del bando di concorso.
   Per  direttore  regionale,  direttore  dell'ente  o  direttore del
servizio autonomo competente  a  redigere  la  relazione  si  intende
quello  che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, diriga
la  direzione  regionale,  l'ente  o  il  servizio  autonomo  cui  il
candidato   risulta  assegnato.  Qualora  competente  a  redigere  la
relazione sia un funzionario che sostituisce, ai sensi del  combinato
disposto  dell'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e
dell'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, il direttore
di  servizio  autonomo,  la  relazione  stessa verra' predisposta dal
segretario generale della presidenza della giunta regionale.
   Qualora  la relazione del direttore regionale, direttore dell'ente
o direttore del servizio autonomo competente non possa riferirsi  per
intero  al  periodo  indicato  al  primo comma del presente articolo,
dovra' tenersi conto degli elementi forniti dai direttori  regionali,
degli  enti  o  dei servizi autonomi che abbiano diretto le strutture
organizzative presso le quali il candidato  abbia  prestato  servizio
nel  biennio  preso  in  considerazione,  sentiti altresi' i consigli
organizzativi delle suddette strutture.
   Qualora sia necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai
sensi del successivo art. 7, la relazione  potra'  essere  integrata,
qualora  la  commissione  paritetica  di  cui all'art. 4 del presente
regolamento lo richieda  all'unanimita'  dei  voti,  da  elementi  di
informazione  forniti  dal segretario generale della presidenza della
giunta regionale.