Art. 8. Il direttore regionale, il direttore dell'ente o il direttore del servizio autonomo competente, illustra, durante la seduta del consiglio organizzativo appositamente convocato, le caratteristiche essenziali della personalita' dei candidati, con riferimento anche al contenuto di professionalita' proprio della qualifica dirigenziale. Entro i successivi cinque giorni il direttore regionale, dell'ente o del servizio autonomo competente, trasmette la relazione corredata dal verbale della seduta dal quale risulta il parere espresso dal consiglio organizzativo in merito all'illustrazione di cui al precedente primo comma, alla commissione paritetica, di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonche' al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione e del parere, puo' avvalersi della facolta' di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni alla commissione paritetica la quale, ove ritenga, all'unanimita' dei voti, opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al direttore regionale, al direttore dell'ente o al direttore del servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controsservazioni. Esaurita la fase di cui al comma precedente, si procede ai sensi del secondo comma dell'art. 4.