Art. 8.
 
   Il  direttore regionale, il direttore dell'ente o il direttore del
servizio  autonomo  competente,  illustra,  durante  la  seduta   del
consiglio  organizzativo  appositamente convocato, le caratteristiche
essenziali della personalita' dei candidati, con riferimento anche al
contenuto di professionalita' proprio della qualifica dirigenziale.
   Entro i successivi cinque giorni il direttore regionale, dell'ente
o del servizio autonomo competente, trasmette la relazione  corredata
dal  verbale  della  seduta  dal quale risulta il parere espresso dal
consiglio  organizzativo  in  merito  all'illustrazione  di  cui   al
precedente  primo comma, alla commissione paritetica, di cui all'art.
4 del presente regolamento, nonche' al dipendente interessato.
   Questi,   nel  termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
relazione e del parere, puo' avvalersi della facolta' di  presentare,
per  iscritto, le proprie osservazioni alla commissione paritetica la
quale, ove ritenga, all'unanimita' dei voti, opportuno  procedere  ad
un  approfondimento,  rinvia  la relazione al direttore regionale, al
direttore dell'ente o al direttore del servizio autonomo  competente,
ai  fini  di  una  revisione del giudizio o della presentazione delle
proprie controsservazioni.
   Esaurita  la  fase di cui al comma precedente, si procede ai sensi
del secondo comma dell'art. 4.