(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 21 del 16 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 2 sono aggiunti i seguenti comma: "Le attivita' di formazione professionale possono riguardare anche interventi di orientamento, analisi della situazione occupazionale, studi di tecnologie didattiche e dei profili professionali, supporto a piccole e medie aziende, nel rispetto della legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/1978 e della legge n. 56/87. Tali servizi possono essere affidati in convenzione agli enti di formazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3/83, sentite le organizzazioni sindacali. Al fine di rendere piu' efficace l'intervento vengono predisposte apposite convenzioni per le attivita' di: 1) orientamento professionale; 2) mercato del lavoro; 3) strumenti informatici applicati alla didattica; 4) sussidi audiovisivi; 5) consulenza a piccole e medie aziende per interventi di qualificazione o di riconversione del personale. Il consiglio regionale, nel rispetto della normativa statale, ha facolta' di individuare in sede di approvazione del piano anche altre attivita' che meglio consentono il raggiungimento dei fini della presente legge".