Art. 12.
 
   All'art. 21, dopo il terzo comma si aggiunge:
   "Eventuali commissioni previste dai CCNL, sulla retta applicazione
delle norme contrattuali, sono equiparate ai fini dell'indennita'  di
presenza,  se  dovute,  ai  componenti delle commissioni previste dal
precedente art. 12.
   Analogo   trattamento   e'   riconosciuto   ai   componenti  delle
commissioni previste dalle convenzioni stipulate con  amministrazioni
pubbliche".