Art. 12. All'art. 21, dopo il terzo comma si aggiunge: "Eventuali commissioni previste dai CCNL, sulla retta applicazione delle norme contrattuali, sono equiparate ai fini dell'indennita' di presenza, se dovute, ai componenti delle commissioni previste dal precedente art. 12. Analogo trattamento e' riconosciuto ai componenti delle commissioni previste dalle convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche".