Art. 17.
 
   All'art.  38,  le  lettere  a),  b)  e  c)  vengono sostituite dai
seguenti due punti:
   "1) Per i corsi di durata superiore alle 200 ore:
     a) del 70% all'inizio delle attivita' formative;
     b) dell'ulteriore 30% dopo lo svolgimento dei 2/3 dell'attivita'
espressa in ore, previa presentazione di una dichiarazione di  spesa,
distinta per voci di finanziamento.
   2)  Per  i corsi inferiori alle 200 ore, del 100% all'inizio della
attivita' formative".
   Al  punto  6  del secondo comma dopo il termine "coordinamento" e'
inserita la frase:
"per enti con almeno tre centri".
   E' inoltre inserito un altro punto:
   "7)  Spese per le riconversione e riqualificazione del personale".
   E' aggiunto inoltre un terzo comma:
   "Per quanto riguarda gli oneri relativi al personale docente e non
docente, iscritto all'albo, in possesso di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  la  giunta  regionale, nelle more di approvazione del
piano, puo' procedere, su specifica richiesta degli enti gestori, con
anticipazioni  al  massimo  trimestrali delle somme necessarie per il
pagamento  delle  retribuzioni  e  degli  oneri  riflessi,  salvo  la
successiva  definizione  della  situazione  di ogni singolo operatore
alla luce del piano".