Art. 17. All'art. 38, le lettere a), b) e c) vengono sostituite dai seguenti due punti: "1) Per i corsi di durata superiore alle 200 ore: a) del 70% all'inizio delle attivita' formative; b) dell'ulteriore 30% dopo lo svolgimento dei 2/3 dell'attivita' espressa in ore, previa presentazione di una dichiarazione di spesa, distinta per voci di finanziamento. 2) Per i corsi inferiori alle 200 ore, del 100% all'inizio della attivita' formative". Al punto 6 del secondo comma dopo il termine "coordinamento" e' inserita la frase: "per enti con almeno tre centri". E' inoltre inserito un altro punto: "7) Spese per le riconversione e riqualificazione del personale". E' aggiunto inoltre un terzo comma: "Per quanto riguarda gli oneri relativi al personale docente e non docente, iscritto all'albo, in possesso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la giunta regionale, nelle more di approvazione del piano, puo' procedere, su specifica richiesta degli enti gestori, con anticipazioni al massimo trimestrali delle somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi, salvo la successiva definizione della situazione di ogni singolo operatore alla luce del piano".