Art. 5. Dopo il primo comma dell'art. 8 e' aggiunto: "Le convenzioni sono predisposte sulla base di uno schema di convenzione tipo approvato dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali". Al punto f), la parola "il" viene sostituita da: "l'obbligo del". Dopo il punto i) viene inserito un nuovo punto: "1) l'impegno dell'ente a far fronte agli oneri per il personale in caso di ritardi nell'erogazione dei finanziamenti regionali".