Art. 5.
 
   Dopo il primo comma dell'art. 8 e' aggiunto:
   "Le  convenzioni  sono  predisposte  sulla  base  di uno schema di
convenzione  tipo  approvato  dalla  giunta  regionale,  sentite   le
organizzazioni sindacali".
   Al punto f), la parola "il" viene sostituita da:
"l'obbligo del".
   Dopo il punto i) viene inserito un nuovo punto:
   "1)  l'impegno  dell'ente a far fronte agli oneri per il personale
in caso di ritardi nell'erogazione dei finanziamenti regionali".