Art. 7.
 
   I capoversi da 5 a 8 dell'art. 12, sono sostituiti dai seguenti:
   "-  da  un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali
dei datori di lavoro per ciascuno dei seguenti settori:
     a) industria;
     b) agricoltura;
     c) edilizia;
   -  da  tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali
degli artigiani maggiormente rappresentative;
   -   da  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  regionali  dei
coltivatori diretti maggiormente rappresentative;
   -  da  due  rappresentanti  delle organizzazioni cooperativistiche
maggiormente rappresentative".
   E' aggiunto il seguente comma:
   "La   commissione  delibera  con  la  presenza  della  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione,  delibera  con
la presenza di almento un quarto dei suoi componenti".