Art. 7. I capoversi da 5 a 8 dell'art. 12, sono sostituiti dai seguenti: "- da un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro per ciascuno dei seguenti settori: a) industria; b) agricoltura; c) edilizia; - da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli artigiani maggiormente rappresentative; - da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative; - da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative". E' aggiunto il seguente comma: "La commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, delibera con la presenza di almento un quarto dei suoi componenti".