Art. 2. Contributi in conto interessi per il risanamento 1. Per il consolidamento delle passivita' onerose e' concesso a favore della S.I.VAL.CO. S.p.A. un contributo costante annuo fino ad un importo massimo di L. 700.000.000, a decorrere dall'esercizio 1987 e fino all'esercizio 2006, per finanziamento del mutuo a tale scopo contratto. 2. La concessione del contributo di cui al primo comma e' subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, di un piano pluriennale di risanamento presentato dalla S.I.VAL.CO. S.p.A. dal quale risulti che, attuando il piano medesimo, la Societa' e' in grado di raggiungere l'equilibrio economico nell'arco del triennio 1987/'89.