Art. 2.
           Contributi in conto interessi per il risanamento
 
   1.  Per  il  consolidamento delle passivita' onerose e' concesso a
favore della S.I.VAL.CO. S.p.A. un contributo costante annuo fino  ad
un importo massimo di L. 700.000.000, a decorrere dall'esercizio 1987
e fino all'esercizio 2006, per finanziamento del mutuo a  tale  scopo
contratto.
   2.  La  concessione  del  contributo  di  cui  al  primo  comma e'
subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, sentito
il  parere  della  competente  commissione  consiliare,  di  un piano
pluriennale di risanamento presentato dalla  S.I.VAL.CO.  S.p.A.  dal
quale  risulti  che,  attuando  il  piano medesimo, la Societa' e' in
grado di raggiungere l'equilibrio economico  nell'arco  del  triennio
1987/'89.