Art. 5. Garanzia fidejussoria su prestiti o mutui 1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore della S.I.VAL.CO. S.p.A. su prestiti o mutui destinati ad attuare investimenti e spese volti al raggiungimento degli scopi sociali. 2. L'ammissione al beneficio e la concessione della garanzia fidejussoria e' stabilita, di volta in volta, con proprio atto, dalla giunta regionale che ne fissa contestualmente l'importo massimo.