Art. 5.
              Garanzia fidejussoria su prestiti o mutui
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna e' autorizzata a prestare garanzia
fidejussoria a favore della S.I.VAL.CO. S.p.A. su  prestiti  o  mutui
destinati  ad  attuare  investimenti  e spese volti al raggiungimento
degli scopi sociali.
   2.  L'ammissione  al  beneficio  e  la  concessione della garanzia
fidejussoria e' stabilita, di volta in volta, con proprio atto, dalla
giunta regionale che ne fissa contestualmente l'importo massimo.