Art. 6. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente: a) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, ammontanti a L. 1.440.000.000 per l'esercizio 1987 si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati al cap. 86620, voce n. 5 dell'elenco n. 8 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verra' inserito nell'ambito del programma 11 "Acquicoltura e sviluppo delle attivita' collegate alla pesca" settore 03, industria, cooperazione, artigianato e problemi del lavoro, sezione 3; b) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, ammontanti a L. 700.000.000, a decorrere dall'esercizio 1987 e fino all'esercizio 2006, si fa fronte con i fondi accantonati al cap. 86500, voce n. 7 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1987, che garantisce la copertura finanziaria di tale intervento per l'intera durata del bilancio pluriennale a norma dell'art. 5, 2 comma, della legge regionale di contabilita' 6 luglio 1977, n. 31 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra' inserito nell'ambito del programma 11 "Acquicoltura e sviluppo delle attivita' collegate alla pesca", settore 03 industria, cooperazione, artigianato e problemi del lavoro, sezione 3 del bilancio medesimo; per gli esercizi successivi al 1989 la copertura finanziaria e' garantita con le risorse regionali di cui al Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970; c) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge ammontanti complessivamente a L. 5.000.000.000 nel triennio 1987-1989, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987, si fa fronte con i fondi stanziati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1987-1989, al cap. 24100 della parte spesa del bilancio medesimo approvato con legge regionale 31 maggio 1987, n. 23; per gli esercizi successivi al 1989 al finanziamento di tali interventi si provvedera' con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; d) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, 2 comma, 1 alinea della presente legge, ammontanti a L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi 1987, 1988 e 1989 per lo svolgimento del servizio di vigilanza del complesso vallivo di Comacchio, si fa fronte con i fondi stanziati nell'ambito del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 24150 della parte spesa del bilancio medesimo; per gli esercizi successivi al 1989 sara' la legge annuale di bilancio a determinare l'entita' della spesa a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, 2 comma, 2 alinea della presente legge, ammontanti a L. 2.000.000.000 per l'esercizio 1987, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del capitolo 86500, voce n. 7 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, secondo le variazioni ad esso apportate in sede di predisposizione del progetto di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 pubblicato sul supplemento del Bollettino ufficiale n. 190 del 20 luglio 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1987, che verra' dotato della necessaria disponibilita', dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio e della presente legge. Per gli esercizi successivi al 1987 al finanziamento di tali interventi si provvedera' con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; e) agli oneri eventualmente derivanti dalla garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1987 che verra' dotato di uno stanziamento annuo di L. 200.000.000 ed integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della giunta regionale. Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonche' dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335. 2. La giunta regionale, ove necessario, relativamente ai punti a), b), d) secondo alinea ed e) del presente articolo, e' autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 6 novembre 1987 GUERZONI