Art. 6.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la
regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
     a)  agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, ammontanti
a L. 1.440.000.000 per l'esercizio 1987 si fa fronte con  i  fondi  a
tale  scopo  accantonati  al  cap.  86620, voce n. 5 dell'elenco n. 8
allegato alla legge di approvazione del bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  1987  e  con l'istituzione di un apposito capitolo nella
parte  spesa  del  bilancio  che  verra'  inserito  nell'ambito   del
programma  11 "Acquicoltura e sviluppo delle attivita' collegate alla
pesca" settore 03, industria, cooperazione,  artigianato  e  problemi
del lavoro, sezione 3;
     b)  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  2  della
presente  legge,   ammontanti   a   L.   700.000.000,   a   decorrere
dall'esercizio  1987  e  fino  all'esercizio 2006, si fa fronte con i
fondi accantonati al cap. 86500, voce n. 7 dell'elenco n. 5  allegato
alla  legge  di  approvazione  del bilancio per l'esercizio 1987, che
garantisce la copertura finanziaria di tale intervento  per  l'intera
durata  del bilancio pluriennale a norma dell'art. 5, 2 comma, della
legge  regionale  di  contabilita'  6  luglio  1977,  n.  31  e   con
l'istituzione  di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
regionale  che  verra'  inserito   nell'ambito   del   programma   11
"Acquicoltura  e  sviluppo  delle  attivita'  collegate  alla pesca",
settore  03  industria,  cooperazione,  artigianato  e  problemi  del
lavoro,  sezione 3 del bilancio medesimo; per gli esercizi successivi
al  1989  la  copertura  finanziaria  e'  garantita  con  le  risorse
regionali di cui al Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970;
     c)  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  3  della
presente legge ammontanti complessivamente  a  L.  5.000.000.000  nel
triennio  1987-1989,  di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio
1987, si fa fronte con i fondi stanziati,  nell'ambito  del  bilancio
pluriennale  1987-1989,  al cap. 24100 della parte spesa del bilancio
medesimo approvato con legge regionale 31 maggio 1987, n. 23; per gli
esercizi  successivi  al  1989 al finanziamento di tali interventi si
provvedera' con  specifiche  autorizzazioni  di  spesa  che  verranno
disposte  in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a
norma dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;
     d)  agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, 2 comma,
1 alinea della presente  legge,  ammontanti  a  L.  800.000.000  per
ciascuno  degli  esercizi  1987,  1988  e 1989 per lo svolgimento del
servizio di vigilanza del  complesso  vallivo  di  Comacchio,  si  fa
fronte  con  i  fondi  stanziati nell'ambito del bilancio pluriennale
1987-1989, al capitolo 24150 della parte spesa del bilancio medesimo;
per  gli  esercizi  successivi  al  1989  sara'  la  legge annuale di
bilancio a determinare l'entita' della spesa  a  norma  dell'art.  11
della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;
    agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'art. 4, 2 comma, 2
alinea della  presente  legge,  ammontanti  a  L.  2.000.000.000  per
l'esercizio  1987,  si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati
nell'ambito del capitolo 86500, voce n. 7 dell'elenco n.  5  allegato
alla  legge  di  bilancio, secondo le variazioni ad esso apportate in
sede di predisposizione del progetto di  legge  di  assestamento  del
bilancio   per   l'esercizio  1987  pubblicato  sul  supplemento  del
Bollettino ufficiale n. 190 del 20 luglio 1987 e con l'istituzione di
un  apposito  capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio
1987,  che  verra'  dotato  della  necessaria  disponibilita',   dopo
l'approvazione  della  legge  di  assestamento  del  bilancio e della
presente legge. Per gli esercizi successivi al 1987 al  finanziamento
di  tali  interventi  si provvedera' con specifiche autorizzazioni di
spesa che verranno disposte  in  sede  di  approvazione  della  legge
finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della legge regionale
6 luglio 1977, n. 31;
     e)   agli   oneri   eventualmente   derivanti   dalla   garanzia
fidejussoria di cui all'art. 5 della presente  legge,  si  fa  fronte
mediante  l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio
regionale a partire dall'esercizio 1987  che  verra'  dotato  di  uno
stanziamento annuo di L. 200.000.000 ed integrato, se necessario, con
prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del  bilancio
medesimo,  da  attuarsi con atto deliberativo della giunta regionale.
Le spese relative  e  conseguenti  alla  prestazione  della  garanzia
fidejussoria  sono  obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonche'  dell'art.  12
della legge 19 maggio 1976, n. 335.
   2. La giunta regionale, ove necessario, relativamente ai punti a),
b), d) secondo alinea ed e) del presente articolo, e' autorizzata  ad
apportare  con  proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di
competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in  vigore
della  presente  legge  e  di quella di assestamento del bilancio per
l'esercizio 1987 ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art.
38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 6 novembre 1987
 
                               GUERZONI