(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4809 del 10 agosto 1987, con la quale e' stato approvato il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano. Decreta: E' emanato il presente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 11 settembre 1987 Il presidente: MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1987 Registro n. 16, foglio n. 144 - Polito ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Competenze CAPO II - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI Art. 2 - Attribuzioni e compiti Art. 3 - Consegnatari Art. 4 - Consegnatari di fatto Art. 5 - Conto giudiziale Art. 6 - Subconsegnatari Art. 7 - Inventari Art. 8 - Classificazione dei beni Art. 9 - Buoni di carico Art. 10 - Buoni di scarico Art. 11 - Verbali e denunce Art. 12 - Alienazione di beni mobili fuori uso Art. 13 - Beni di facile consumo Art. 14 - Istituzione di biblioteche Art. 15 - Automazione Art. 16 - Beni in comodato o in noleggio Art. 17 - Giornali d'entrata e d'uscita Art. 18 - Istituzioni dipendenti dalla provincia Art. 19 - Vigilanza e servizio ispettivo CAPO III - COMMISSIONE PER GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DI BENI MOBILI Art. 20 - Assegnazione di beni mobili Art. 21 - Attivita' consultiva Art. 22 - Attribuzioni generali Art. 23 - Attribuzioni in materia di alienazione di beni mobili Art. 24 - Funzionamento CAPO IV - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI Art. 25 - Compiti dei consegnatari dei beni immobili Art. 26 - Beni sdemanializzati Art. 27 - Uso di terreni agricoli Art. 28 - Permuta di beni immobili Art. 29 - Contratti di cessione gratuita di beni immobili Art. 30 - Pagamenti in anticipo su beni immobili in corso di costruzione CAPO V - NORME FINALI Art. 31 - Sostituzione di moduli Art. 32 - Abrogazione di norme Art. 1. Competenze 1. La giunta provinciale adotta i provvedimenti relativi all'amministrazione dei beni immobili e mobili, con esclusione della manutenzione, su proposta dell'assessore al quale e' affidata la materia del patrimonio provinciale. 2. La manutenzione dei beni patrimoniali quando non e' eseguita in economia ai sensi del capoverso successivo, e' disposta con decreto congiunto dagli assessori al patrimonio ed ai lavori pubblici. I conseguenti contratti sono stipulati ed approvati dall'assessore al patrimonio. 3. Per i lavori di manutenzione da eseguirsi in economia, l'esecuzione dei medesimi e' affidata dalla giunta provinciale, con propria deliberazione che puo' essere programmatica o di massima, su proposta congiunta degli assessori al patrimonio ed ai lavori pubblici, al funzionario dirigente l'ufficio manutenzione opere edili. 4. Fermo restando quanto disposto al primo comma, ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, limitatamente all'acquisto ed alla manutenzione dei beni mobili patrimoniali, ed alla manutenzione dei beni immobili, le proposte di deliberazione per la giunta provinciale sono curate dagli assessori dai quali dipendono i servizi per i quali i beni sono a disposizione. Le relative spese sono poste a carico dei capitoli del bilancio di competenza degli assessori che propongono le spese medesime. 5. Per i beni destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella concernente l'amministrazione del patrimonio in generale, i relativi provvedimenti, compresa la manutenzione, sono proposti alla giunta provinciale per l'approvazione dall'assessore provinciale competente per la specifica materia o curati dall'ente o organismo dipendente dalla provincia al quale i beni medesimi sono affidati. Le relative spese sono poste a carico dei capitoli del bilancio provinciale stanziati per l'esercizio delle specifiche competenze, rispettivamente del bilancio delle aziende od organismi che hanno a disposizione i beni. 6. I beni di cui al precedente capoverso sono individuati, anche genericamente, con apposita deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore al patrimonio, ed evidenziati in separati inventari. 7. Rientrano, di regola, tra i beni non affidati all'assessore al patrimonio tutti i beni immobili e mobili essenziali o strumentali per l'esercizio delle competenze della provincia in materia di foreste, acque pubbliche, strade, miniere, edilizia residenziale, monumenti e patrimonio artistico e culturale, immobili e mobili destinati al servizio sanitario, impianti funiviari e trasporti pubblici. 8. All'amministrazione dei beni di cui ai precedenti quinto, sesto e settimo comma, per i quali viene a mancare il requisito di essenzialita' o di strumentalita' per l'esercizio delle funzioni non di competenza dell'assessore al patrimonio viene provveduto a sensi del primo comma. 9. Per i beni affidati alla competenza di assessori diversi da quello al quale e' affidata la materia del patrimonio, e per i beni affidati ad enti dipendenti dalla provincia, resta salva la facolta' dell'assessore al patrimonio in ordine alla vigilanza. Gli assessori provinciali competenti per materia sono tenuti, su richiesta dell'assessore al patrimonio, a fornire dati ed informazioni in ordine alla gestione dei beni a loro affidati. 10. La giunta provinciale delibera i programmi, l'ordine di priorita' e gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili patrimoniali su proposta dell'assessore per i lavori pubblici di concerto con l'assessore al patrimonio.