Art. 10. Buoni di scarico 1. Per qualunque variazione in diminuzione di beni mobili deve essere emesso un buono di scarico. 2. Tali buoni vengono rilasciati dal servizio per l'amministrazione dei beni mobili su proposta di scarico (mod. EV/10) del rispettivo consegnatario. 3. La suddetta proposta e' redatta per i beni mobili di cui e' manifesta l'inutile ulteriore conservazione ovvero per i beni divenuti comunque inservibili, per quelli sottratti, trasferiti ad altri uffici, ecc. 4. Le proposte di scarico (mod. EV/1/0), distinte per categorie, devono contenere i seguenti dati: a) categoria cui il bene appartiene; b) numero d'identificazione; c) descrizione dei beni mobili; d) indicazione se trattasi di beni da alienare o da cedere, ovvero, non potendo ricavare da essi alcun profitto, da eliminare; e) valore d'inventario; f) importo che puo' ricavarsi dalla vendita (per i beni da alienare); g) motivo dello scarico; h) verbali redatti dal consegnatario dai quali risulti che il bene e' da dichiararsi fuori uso, ovvero che e' stato sottratto, ecc. 5. Le proposte di scarico redatte dai consegnatari dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica vanno inviate ai competenti Uffici affari amministrativi scolastici che provvedono, a loro volta, ad inoltrarle al servizio per l'amministrazione dei beni mobili. 6. Le proposte di scarico redatte dai consegnatari delle unita' sanitarie locali, unitamente alle deliberazioni di approvazione da parte dei rispettivi comitati di gestione, devono essere inoltrate all'ufficio programmazione sanitaria e coordinamento che provvede, a sua volta, ad inoltrarle all'ufficio patrimonio. 7. I beni mobili da eliminare permangono in carico al consegnatario, fino alla loro cancellazione dall'inventario. 8. In base alle proposte di scarico, corredate dai documenti indicati, il responsabile del servizio per l'amministrazione dei beni mobili dispone per l'emissione dei buoni di scarico (mod. ES/25) che vengono trasmessi al consegnatario. 9. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di tre parti: la parte I viene trattenuta dal consegnatario; la parte II viene restituita al servizio per l'amministrazione dei beni mobili con la firma in calce del consegnatario dopo aver provveduto alla dimissione del bene mobile; la parte III rimane al servizio per l'amministrazione dei beni mobili per essere conservata nel proprio archivio.