Art. 12.
                 Alienazione di beni mobili fuori uso
 
   1.  I  beni  mobili  dichiarati fuori uso dalla commissione di cui
all'art. 20 sono alienati secondo le disposizioni di cui all'art.  21
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.
   2.  Le richieste per l'acquisto o l'acquisizione a titolo gratuito
di  beni  mobili  fuori  uso  vanno   inoltrate   al   servizio   per
l'amministrazione dei beni mobili.