Art. 12. Alienazione di beni mobili fuori uso 1. I beni mobili dichiarati fuori uso dalla commissione di cui all'art. 20 sono alienati secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2. 2. Le richieste per l'acquisto o l'acquisizione a titolo gratuito di beni mobili fuori uso vanno inoltrate al servizio per l'amministrazione dei beni mobili.