Art. 14.
                      Istituzione di biblioteche
 
   1.  La  giunta  provinciale  con  propria deliberazione istituisce
biblioteche, che vengono amministrate secondo le procedure  stabilite
dal presente articolo.
   2.  I libri destinati alle biblioteche istituite con deliberazione
della  giunta  provinciale  vengono  inventariati  direttamente   dai
rispettivi  consegnatari in appositi inventari (mod. IL/31) nei quali
dovranno essere riportati:
     a) data dell'iscrizione;
     b) numero progressivo di identificazione assegnato al libro;
     c) descrizione (autore, titolo);
     d) valore;
     e) provenienza: acquisto, trasferimento o donazione;
     f)  annotazioni:  per i beni acquistati l'indicazione del numero
del capitolo di bilancio  dell'ente  o  organismo  competente  e  del
relativo esercizio finanziario;
     g) data dello scarico.
   3.  Sulle  fatture  relative  all'acquisto  di libri devono essere
riportati  i  numeri  d'identificazione  assegnati  agli  stessi.  Il
consegnatario deve conservare copia della fattura.
   4.  Alla  fine  di  ogni  esercizio finanziario o in occasione del
passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario deve  provvedersi
alla  chiusura  dell'inventario, appurando la consistenza complessiva
alla data di chiusura stessa. Il risultato viene convalidato  con  la
firma   del   consegnatario   e,  all'occorrenza  con  la  firma  del
consegnatario subentrante.
   5.  Alla  fine di ogni esercizio il consegnatario deve trasmettere
entro e non oltre la data del 31 gennaio successivo al  servizio  per
l'amministrazione  dei  beni  mobili  il mod. ZAE/30 "riassunto delle
variazioni della II categoria" sul quale vanno riportati  i  seguenti
dati:
per gli aumenti:
     a)  quantita'  ed  importo  totale  suddivisi  per  capitoli  di
bilancio per libri acquistati;
     b) quantita' ed importo totale per i libri ricevuti in omaggio;
     c)   quantita'   ed   importo  totale  per  i  libri  con  altra
provenienza;
per le diminuzioni:
     d)  quantita' ed importo totale dei libri per ogni causa diversa
che ne ha prodotto la diminuzione.
   6.  Per  le  biblioteche  dei  circoli  didattici e degli istituti
scolastici di istruzione secondaria ed artistica il mod. ZAE/30 oltre
alla  firma  del consegnatario deve essere vistato per l'approvazione
dei dati contenuti dal rappresentante  del  rispettivo  consiglio  di
circolo o d'istituto.
   7.  Il  servizio  per l'amministrazione dei beni mobili sulla base
dei mod. ZAE/30  ricevuti,  provvede  a  registrare  con  le  normali
procedure   vigenti  le  variazioni  nella  consistenza  patrimoniale
generale mediante emissione dei  corrispondenti  buoni  di  carico  e
scarico.
   8.   Ogni   prestito  di  libri  deve  essere  registrato  facendo
riferimento al  numero  di  identificazione  dei  singoli  libri  con
l'annotazione del nominativo di chi li riceve.
   9.  Per  ogni  scarico  dall'inventario sul mod. IL/31 deve essere
indicata la data dello  scarico  e  nella  colonna  "annotazioni"  la
motivazione dello scarico stesso.
   10. Lo scarico deve essere giustificato mediante una dichiarazione
scritta motivata dal consegnatario.
   11.  Nel caso di diminuzioni e deteriorazioni dovute a reati, tale
dichiarazione deve essere  corredata  da  una  copia  della  denuncia
inoltrata all'autorita' giudiziaria competente.
   12.  Per  le  biblioteche  dei  circoli didattici e degli istituti
scolastici di istruzione secondaria ed artistica, la dichiarazione di
cui  sopra  deve  essere approvata con deliberazione del consiglio di
circolo o d'istituto.