Art. 14. Istituzione di biblioteche 1. La giunta provinciale con propria deliberazione istituisce biblioteche, che vengono amministrate secondo le procedure stabilite dal presente articolo. 2. I libri destinati alle biblioteche istituite con deliberazione della giunta provinciale vengono inventariati direttamente dai rispettivi consegnatari in appositi inventari (mod. IL/31) nei quali dovranno essere riportati: a) data dell'iscrizione; b) numero progressivo di identificazione assegnato al libro; c) descrizione (autore, titolo); d) valore; e) provenienza: acquisto, trasferimento o donazione; f) annotazioni: per i beni acquistati l'indicazione del numero del capitolo di bilancio dell'ente o organismo competente e del relativo esercizio finanziario; g) data dello scarico. 3. Sulle fatture relative all'acquisto di libri devono essere riportati i numeri d'identificazione assegnati agli stessi. Il consegnatario deve conservare copia della fattura. 4. Alla fine di ogni esercizio finanziario o in occasione del passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario deve provvedersi alla chiusura dell'inventario, appurando la consistenza complessiva alla data di chiusura stessa. Il risultato viene convalidato con la firma del consegnatario e, all'occorrenza con la firma del consegnatario subentrante. 5. Alla fine di ogni esercizio il consegnatario deve trasmettere entro e non oltre la data del 31 gennaio successivo al servizio per l'amministrazione dei beni mobili il mod. ZAE/30 "riassunto delle variazioni della II categoria" sul quale vanno riportati i seguenti dati: per gli aumenti: a) quantita' ed importo totale suddivisi per capitoli di bilancio per libri acquistati; b) quantita' ed importo totale per i libri ricevuti in omaggio; c) quantita' ed importo totale per i libri con altra provenienza; per le diminuzioni: d) quantita' ed importo totale dei libri per ogni causa diversa che ne ha prodotto la diminuzione. 6. Per le biblioteche dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica il mod. ZAE/30 oltre alla firma del consegnatario deve essere vistato per l'approvazione dei dati contenuti dal rappresentante del rispettivo consiglio di circolo o d'istituto. 7. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili sulla base dei mod. ZAE/30 ricevuti, provvede a registrare con le normali procedure vigenti le variazioni nella consistenza patrimoniale generale mediante emissione dei corrispondenti buoni di carico e scarico. 8. Ogni prestito di libri deve essere registrato facendo riferimento al numero di identificazione dei singoli libri con l'annotazione del nominativo di chi li riceve. 9. Per ogni scarico dall'inventario sul mod. IL/31 deve essere indicata la data dello scarico e nella colonna "annotazioni" la motivazione dello scarico stesso. 10. Lo scarico deve essere giustificato mediante una dichiarazione scritta motivata dal consegnatario. 11. Nel caso di diminuzioni e deteriorazioni dovute a reati, tale dichiarazione deve essere corredata da una copia della denuncia inoltrata all'autorita' giudiziaria competente. 12. Per le biblioteche dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica, la dichiarazione di cui sopra deve essere approvata con deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto.