Art. 16. Beni in comodato noleggio 1. L'ufficio che stipula contratti di noleggio o leasing riferentesi a beni mobili o contratti che prevedono l'assegnazione di beni mobili in comodato alla provincia, e' tenuto a darne comunicazione al servizio per l'amministrazione dei beni mobili utilizzando il mod. IR/23 nel quale devono essere riportati il tipo, la marca ed il modello di ciascun bene, gli estremi del contratto (ditta, n. e data), nonche' il numero d'inventario del servizio cui i beni sono affidati. 2. Per i beni di cui al comma precedente il servizio per l'amministrazione dei beni mobili emette un buono di carico mediante il quale viene registrata l'assegnazione ai rispettivi consegnatari. 3. I beni di cui al presente articolo vengono tenuti in evidenza in appositi elenchi secondo le stesse modalita' previste per i beni mobili di proprieta' della provincia. 4. All'atto della restituzione dei beni deve esserne data comunicazione al servizio per l'amministrazione dei beni mobili mediante la proposta di scarico mod. EV/10 per l'emissione del relativo buono di scarico.