Art. 16.
                      Beni in comodato noleggio
 
   1.   L'ufficio   che  stipula  contratti  di  noleggio  o  leasing
riferentesi a beni mobili o contratti che prevedono l'assegnazione di
beni   mobili   in   comodato  alla  provincia,  e'  tenuto  a  darne
comunicazione al  servizio  per  l'amministrazione  dei  beni  mobili
utilizzando  il mod. IR/23 nel quale devono essere riportati il tipo,
la marca ed il modello di ciascun bene,  gli  estremi  del  contratto
(ditta, n. e data), nonche' il numero d'inventario del servizio cui i
beni sono affidati.
   2.  Per  i  beni  di  cui  al  comma  precedente  il  servizio per
l'amministrazione dei beni mobili emette un buono di carico  mediante
il  quale viene registrata l'assegnazione ai rispettivi consegnatari.
   3.  I  beni di cui al presente articolo vengono tenuti in evidenza
in appositi elenchi secondo le stesse modalita' previste per  i  beni
mobili di proprieta' della provincia.
   4.   All'atto  della  restituzione  dei  beni  deve  esserne  data
comunicazione al  servizio  per  l'amministrazione  dei  beni  mobili
mediante  la  proposta  di  scarico  mod.  EV/10  per l'emissione del
relativo buono di scarico.