Art. 18. Istituzioni dipendenti dalla provincia 1. Gli enti, organismi ed istituzioni dipendenti dalla provincia devono osservare, per quanto applicabili, le norme del presente regolamento. 2. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili tiene in evidenza i beni di proprieta' delle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica in appositi inventari, secondo le procedure vigenti per l'amministrazione dei beni mobili di proprieta' della provincia.