Art. 18.
                Istituzioni dipendenti dalla provincia
 
   1.  Gli  enti, organismi ed istituzioni dipendenti dalla provincia
devono osservare, per  quanto  applicabili,  le  norme  del  presente
regolamento.
   2.  Il  servizio  per  l'amministrazione  dei beni mobili tiene in
evidenza i beni di proprieta' delle istituzioni scolastiche dotate di
personalita'  giuridica  in  appositi inventari, secondo le procedure
vigenti per l'amministrazione dei beni  mobili  di  proprieta'  della
provincia.