Art. 19. Vigilanza e servizio ispettivo 1. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili esegue accertamenti periodici sulla conservazione dei beni mobili e sulla tenuta degli inventari e trasmette, ai sensi di legge, copia dell'esito dell'accertamento alla Corte dei conti. 2. In caso di mancanza ingiustificata di beni mobili, il consegnatario e' responsabile del bene in natura o del suo valore di mercato. Dell'irregolarita' riscontrata l'amministrazione e' tenuta a dare comunicazione alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di responsabilita' contabile e patrimoniale dei pubblici funzionari.