Art. 19.
                    Vigilanza e servizio ispettivo
 
   1.  Il  servizio  per  l'amministrazione  dei  beni  mobili esegue
accertamenti periodici sulla conservazione dei beni  mobili  e  sulla
tenuta  degli  inventari  e  trasmette,  ai  sensi  di  legge,  copia
dell'esito dell'accertamento alla Corte dei conti.
   2.   In  caso  di  mancanza  ingiustificata  di  beni  mobili,  il
consegnatario e' responsabile del bene in natura o del suo valore  di
mercato. Dell'irregolarita' riscontrata l'amministrazione e' tenuta a
dare comunicazione alla Corte dei conti ai sensi  delle  disposizioni
vigenti  in  materia  di responsabilita' contabile e patrimoniale dei
pubblici funzionari.