Art. 21. Attivita' consultiva 1. Per i pareri da dare alla giunta provinciale i provvedimenti comportanti acquisti e forniture sono trasmessi al segretario della commissione a cura della segreteria della giunta provinciale, ove trattisi di proposte di deliberazione, e dai rispettivi assessorati, ove trattisi di decreti. 2. Nei provvedimenti di cui al comma precedente deve essere indicato il numero dell'inventario nel quale i beni acquistati vengono assunti in carico. 3. Per i pareri vincolanti nei casi di acquisti e forniture in economia che vengono eseguiti senza preventiva autorizzazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 2, 1 comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, e successive modifiche, le proposte di acquisto e fornitura vengono inoltrate alla segreteria della commissione tramite modulo AN/5, previa conferma da parte della ragioneria, ufficio contabilita', della disponibilita' di fondi sul relativo capitolo di bilancio. 4. Se gli acquisti sono disposti a trattativa privata con l'esperimento di gara ufficiosa, le relative offerte vengono aperte in presenza del presidente della commissione e a cura del segretario della commissione viene redatto apposito verbale.