Art. 21.
                         Attivita' consultiva
 
   1.  Per  i  pareri da dare alla giunta provinciale i provvedimenti
comportanti acquisti e forniture sono trasmessi al  segretario  della
commissione  a  cura  della  segreteria della giunta provinciale, ove
trattisi di proposte di deliberazione, e dai rispettivi  assessorati,
ove trattisi di decreti.
   2.  Nei  provvedimenti  di  cui  al  comma  precedente deve essere
indicato il  numero  dell'inventario  nel  quale  i  beni  acquistati
vengono assunti in carico.
   3.  Per  i  pareri  vincolanti nei casi di acquisti e forniture in
economia che vengono eseguiti senza preventiva  autorizzazione  della
giunta  provinciale  ai  sensi  dell'art.  2,  1  comma, della legge
provinciale 28 novembre 1973,  n.  82,  e  successive  modifiche,  le
proposte  di  acquisto  e fornitura vengono inoltrate alla segreteria
della commissione tramite modulo AN/5, previa conferma da parte della
ragioneria,  ufficio  contabilita', della disponibilita' di fondi sul
relativo capitolo di bilancio.
   4.  Se  gli  acquisti  sono  disposti  a  trattativa  privata  con
l'esperimento di gara ufficiosa, le relative offerte  vengono  aperte
in  presenza del presidente della commissione e a cura del segretario
della commissione viene redatto apposito verbale.