Art. 22. Attribuzioni generali 1. Nell'esercizio delle competenze di cui ai precedenti articoli 20 e 21 la commissione vaglia le richieste e gli atti sottoposti al suo esame in ordine alla necessita' degli acquisti o delle forniture, alla qualita' ed alla quantita' delle merci richieste, al relativo prezzo ed alle altre condizioni da pattuire, nonche' alle modalita' da seguire per la scelta del fornitore. 2. Nel caso di acquisti disposti ai sensi dell'art. 21 la commissione puo' provvedere di sua iniziativa ad interpellare altre ditte e presentare relative proposte alla giunta provinciale.