Art. 22.
                        Attribuzioni generali
 
   1.  Nell'esercizio  delle competenze di cui ai precedenti articoli
20 e 21 la commissione vaglia le richieste e gli atti  sottoposti  al
suo esame in ordine alla necessita' degli acquisti o delle forniture,
alla qualita' ed alla quantita' delle merci  richieste,  al  relativo
prezzo  ed  alle altre condizioni da pattuire, nonche' alle modalita'
da seguire per la scelta del fornitore.
   2.  Nel  caso  di  acquisti  disposti  ai  sensi  dell'art.  21 la
commissione puo' provvedere di sua iniziativa ad  interpellare  altre
ditte e presentare relative proposte alla giunta provinciale.