Art. 23.
        Attribuzioni in materia di alienazione di beni mobili
 
   1. La commissione esamina:
     a)   tutte  le  proposte  di  scarico  mod.  EV/10  redatte  dai
consegnatari di beni mobili per i beni da dichiarare fuori uso.  Tale
dichiarazione  di  "bene  mobile  fuori  uso"  va redatta su apposito
verbale;
     b)  tutte  le  richieste  inoltrate  ai sensi dell'art. 21 della
legge  provinciale  21  gennaio  1987,  n.  2,   per   l'acquisto   o
l'assegnazione  a  titolo gratuito di beni mobili di proprieta' della
provincia dichiarati fuori uso;
     c)  eventuali  richieste  per  l'assegnazione  di beni mobili in
comodato.
   2.  La  commissione  provvede  alla  stima  dei beni da alienare e
permutare ed esprime il parere di congruita' in ordine al  prezzo  di
vendita.
   3.  Per  gli adempimenti di cui al precedente comma la commissione
puo'   avvalersi   della   collaborazione   di   personale    tecnico
dell'amministrazione  provinciale.  In  caso di particolari beni puo'
ricorrere  a  personale  estraneo  all'amministrazione.  Il  relativo
incarico   puo'   essere  conferito  in  economia  tramite  l'ufficio
patrimonio.
   4. La commissione si esprime in merito all'alienazione di beni che
non  vengono  utilizzati  per  fini   istituzionali,   prodotti   nei
laboratori   ed   officine   di   scuole,  stabilimenti  ed  istituti
provinciali,  come  pure  materiali  di  scarto  che  derivano  dalle
lavorazioni.
   5.  La  commissione  puo'  disporre  l'eliminazione dei beni per i
quali non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  ne'  richiesta,  mediante
deposito presso le pubbliche discariche.