Art. 23. Attribuzioni in materia di alienazione di beni mobili 1. La commissione esamina: a) tutte le proposte di scarico mod. EV/10 redatte dai consegnatari di beni mobili per i beni da dichiarare fuori uso. Tale dichiarazione di "bene mobile fuori uso" va redatta su apposito verbale; b) tutte le richieste inoltrate ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, per l'acquisto o l'assegnazione a titolo gratuito di beni mobili di proprieta' della provincia dichiarati fuori uso; c) eventuali richieste per l'assegnazione di beni mobili in comodato. 2. La commissione provvede alla stima dei beni da alienare e permutare ed esprime il parere di congruita' in ordine al prezzo di vendita. 3. Per gli adempimenti di cui al precedente comma la commissione puo' avvalersi della collaborazione di personale tecnico dell'amministrazione provinciale. In caso di particolari beni puo' ricorrere a personale estraneo all'amministrazione. Il relativo incarico puo' essere conferito in economia tramite l'ufficio patrimonio. 4. La commissione si esprime in merito all'alienazione di beni che non vengono utilizzati per fini istituzionali, prodotti nei laboratori ed officine di scuole, stabilimenti ed istituti provinciali, come pure materiali di scarto che derivano dalle lavorazioni. 5. La commissione puo' disporre l'eliminazione dei beni per i quali non sia pervenuta alcuna offerta ne' richiesta, mediante deposito presso le pubbliche discariche.