Art. 25.
              Compiti dei consegnatari dei beni immobili
 
   1.  I  consegnatari dei beni immobili sono responsabili per quanto
attiene:
     a) alla custodia, pulizia e manutenzione degli immobili;
     b)  all'apertura e chiusura degli edifici secondo le esigenze di
servizio nonche' affissioni o esposizioni di segnaletiche,  bandiere,
ecc.;
     c)  all'intervento  dei  competenti  uffici o servizi in caso di
emergenza e per lavori di riparazione o manutenzione. Le richieste di
lavori devono essere inoltrate all'ufficio patrimonio;
     d) alla vigilanza sull'uso degli immobili ai fini istituzionali.
   2.  I  consegnatari  dei  beni  immobili  sono  comunque  tenuti a
comunicare tempestivamente all'ufficio patrimonio ogni  irregolarita'
riguardante  l'immobile  in  dotazione  e  qualora trattisi di reati,
anche all'organo giudiziario competente.