Art. 25. Compiti dei consegnatari dei beni immobili 1. I consegnatari dei beni immobili sono responsabili per quanto attiene: a) alla custodia, pulizia e manutenzione degli immobili; b) all'apertura e chiusura degli edifici secondo le esigenze di servizio nonche' affissioni o esposizioni di segnaletiche, bandiere, ecc.; c) all'intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza e per lavori di riparazione o manutenzione. Le richieste di lavori devono essere inoltrate all'ufficio patrimonio; d) alla vigilanza sull'uso degli immobili ai fini istituzionali. 2. I consegnatari dei beni immobili sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio patrimonio ogni irregolarita' riguardante l'immobile in dotazione e qualora trattisi di reati, anche all'organo giudiziario competente.