Art. 26. Beni sdemanializzati 1. I beni sdemanializzati perche' non piu' necessari alla gestione delle competenze provinciali in materia di acque pubbliche, rientrano nella competenza generale in materia di amministrazione del patrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 2/1987. 2. In caso di richiesta di cessione da parte dei proprietari che per effetto dell'esecuzione delle opere di regolazione di corsi d'acqua abbiano avuto perdite non indennizzate, la cessione medesima e' promossa dall'assessore al patrimonio, sentito l'assessorato competente per le opere di regolazione dei corsi d'acqua.