Art. 26.
                         Beni sdemanializzati
 
   1. I beni sdemanializzati perche' non piu' necessari alla gestione
delle competenze provinciali in materia di acque pubbliche, rientrano
nella   competenza   generale   in  materia  di  amministrazione  del
patrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 2/1987.
   2.  In  caso di richiesta di cessione da parte dei proprietari che
per effetto dell'esecuzione  delle  opere  di  regolazione  di  corsi
d'acqua  abbiano avuto perdite non indennizzate, la cessione medesima
e'  promossa  dall'assessore  al  patrimonio,  sentito  l'assessorato
competente per le opere di regolazione dei corsi d'acqua.