Art. 27. Uso di terreni agricoli 1. Il nulla osta all'uso di terreni agricoli e relative pertinenze rilasciato a espropriati e loro affittuari ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, ha carattere precario e non puo' comportare, in caso di revoca o cessazione che dovessero intervenire per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 1150 del Codice civile.