Art. 27.
                       Uso di terreni agricoli
 
   1. Il nulla osta all'uso di terreni agricoli e relative pertinenze
rilasciato a espropriati e loro  affittuari  ai  sensi  dell'art.  12
della  legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, ha carattere precario
e non puo' comportare, in caso di revoca o cessazione  che  dovessero
intervenire  per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, diritto ad
alcun indennizzo, salvo quanto previsto  dall'art.  1150  del  Codice
civile.