Art. 29. Contratti di cessione gratuita di beni immobili 1. I contratti di cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, devono contenere le seguenti clausole: i beni ceduti non possono essere alienati o destinati a scopi diversi da quelli originariamento previsti per la durata di 25 anni. Il relativo vincolo deve essere annotato nel libro fondiario; l'eventuale alienazione o destinazione a scopi diversi prima della scadenza del venticinquesimo anno dall'annotazione del vincolo nel libro fondiario puo' avvenire previa autorizzazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore alle finanze e patrimonio.