Art. 29.
           Contratti di cessione gratuita di beni immobili
 
   1.  I  contratti  di cessione gratuita di beni immobili a comuni e
persone giuridiche ai sensi dell'art. 20 della legge  provinciale  21
gennaio 1987, n. 2, devono contenere le seguenti clausole:
    i  beni  ceduti  non  possono essere alienati o destinati a scopi
diversi da quelli originariamento previsti per la durata di 25  anni.
Il relativo vincolo deve essere annotato nel libro fondiario;
    l'eventuale  alienazione  o  destinazione  a  scopi diversi prima
della scadenza del venticinquesimo anno dall'annotazione del  vincolo
nel  libro fondiario puo' avvenire previa autorizzazione della giunta
provinciale, su proposta dell'assessore alle finanze e patrimonio.