Art. 3. Consegnatari 1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge 21 gennaio 1987, n. 2, gli assessori competenti comunicano al servizio per l'amministrazione dei beni mobili i nominativi delle persone che fungeranno da consegnatari dei beni mobili presso i vari uffici o servizi. 2. I beni costituenti l'arredamento di edifici di nuova costruzione o ristrutturati sono dati in consegna ai responsabili dei lavori fino alla consegna dei locali ai servizi od uffici cui sono destinati. 3. I beni destinati alle unita' sanitarie locali ed agli enti ed organismi dipendenti dalla provincia sono dati in consegna ai responsabili designati dalle rispettive amministrazioni. 4. Quando avviene sostituzione nella persona del consegnatario, il responsabile del servizio per l'amministrazione dei beni mobili procede, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante, in base ai giornali e registri prescritti, alla consegna dei beni e dei relativi inventari al consegnatario subentrante mediante verbale di consegna.