Art. 3.
                             Consegnatari
 
   1.  Ai  fini  di cui all'art. 7 della legge 21 gennaio 1987, n. 2,
gli assessori competenti comunicano al servizio per l'amministrazione
dei  beni  mobili  i  nominativi  delle  persone  che  fungeranno  da
consegnatari dei beni mobili presso i vari uffici o servizi.
   2.   I   beni   costituenti  l'arredamento  di  edifici  di  nuova
costruzione o ristrutturati sono dati in consegna ai responsabili dei
lavori  fino  alla  consegna dei locali ai servizi od uffici cui sono
destinati.
   3.  I  beni destinati alle unita' sanitarie locali ed agli enti ed
organismi  dipendenti  dalla  provincia  sono  dati  in  consegna  ai
responsabili designati dalle rispettive amministrazioni.
   4. Quando avviene sostituzione nella persona del consegnatario, il
responsabile del  servizio  per  l'amministrazione  dei  beni  mobili
procede, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello
cessante, in base ai giornali e registri  prescritti,  alla  consegna
dei  beni  e  dei  relativi  inventari  al  consegnatario subentrante
mediante verbale di consegna.