Art. 30. Pagamenti in anticipo su beni immobili in corso di costruzione 1. L'entita' delle anticipazioni di cui all'art. 15, secondo comma, lettera b), della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, deve essere stabilita in misura che i pagamenti complessivamente disposti non superino mai il 90% del valore attribuibile all'immobile in costruzione all'atto della liquidazione delle anticipazioni, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori accertato dal termine di cui al quinto comma dell'articolo medesimo.