Art. 30.
                Pagamenti in anticipo su beni immobili
                       in corso di costruzione
 
  1. L'entita' delle anticipazioni di cui all'art. 15, secondo comma,
lettera b), della legge provinciale  21  gennaio  1987,  n.  2,  deve
essere  stabilita in misura che i pagamenti complessivamente disposti
non superino mai il  90%  del  valore  attribuibile  all'immobile  in
costruzione  all'atto  della liquidazione delle anticipazioni, tenuto
conto dello stato di avanzamento dei lavori accertato dal termine  di
cui al quinto comma dell'articolo medesimo.